Forum Nazionale per il Servizio Civile

08/04/2013

Il Servizio Civile, i giovani stranieri, la difesa della Patria

Il Movimento Nonviolento ritiene una conquista irrinunciabile della legislazione italiana l’istituzione del Servizio Civile Nazionale, proprio come istituto specifico di difesa civile della Patria. Ritiene, altresì, che ciò non impedisca il libero accesso al SCN per tutti i cittadini che hanno scelto di risiedere sul territorio italiano. Fonte: nonviolenti.org

La Corte d’appello di Milano, nel confermare la decisione del Tribunale di ammissione al Servizio Civile Nazionale di giovani stranieri, per respingere le argomentazioni dell’Avvocatura di Stato è giunta a formulazioni che sembrano negare la connessione del Servizio Civile Nazionale al compito di difesa della Patria attuato in forma diversa dal servizio militare. L’Avvocatura sosteneva infatti che il Servizio Civile Nazionale volontario costituisce un inquadramento, seppure volontario, in un ordinamento di carattere pubblicistico collegato alla Difesa della Patria e come tale possibile per i soli cittadini italiani. La Corte afferma che il servizio militare obbligatorio è stato soppresso (mentre è solamente sospeso) con contestuale cessazione del servizio civile sostitutivo che aveva il carattere indicato dall’Avvocatura e come tale possibile solo per cittadini italiani. Il Servizio Civile Nazionale è dunque sostanzialmente altra cosa per cui la tesi dell’Avvocatura va respinta e confermata la posizione del giudice di primo grado.

Il Movimento Nonviolento ritiene, al contrario, una conquista irrinunciabile della legislazione italiana l’istituzione del Servizio Civile Nazionale, proprio come istituto specifico di difesa civile della Patria. Ritiene, altresì, che ciò non impedisca il libero accesso al SCN per tutti i cittadini che hanno scelto di risiedere sul territorio italiano.

Come noto, il servizio civile sostitutivo del servizio militare nasce con la prima legge n.772 del 1972 di riconoscimento dell’obiezione di coscienza. Conosce una propria evoluzione normata dalla legge n.230 del 1998. Poi, la legge n.331 del 2000 istituisce il servizio militare professionale con sospensione della leva obbligatoria a partire dal 2007. Infine, la legge n° 64 del 2001, istituisce il Servizio Civile Nazionale aperto anche alle donne, che ne saranno le principali protagoniste nella fase di avvio.

In un primo tempo dunque convivono il servizio civile sostitutivo e obbligatorio per gli obiettori di coscienza ed uno volontario, il SCN appunto, che sarà il solo a rimanere con la sospensione della leva. In vista del nuovo assetto, secondo la previsione dell’art. 2 della legge 64/01, il Dlgs 77/2002 regolamenta la materia e, nel febbraio 2004, è costituito il Comitato di consulenza per la Difesa Civile Non Armata e Nonviolenta, con il fine di individuare indirizzi e strategie per la ricerca e di sperimentazione di difesa civile non armata e nonviolenta. E’ questo l’assetto del Servizio civile quando il 23 agosto dello stesso anno viene promulgata la legge n. 226 che anticipa al 1° gennaio 2005 la sospensione della leva obbligatoria.

L’affermata connessione del Servizio civile alla difesa della Patria, invocata dall’Avvocatura dello Stato, ha quindi precisi fondamenti, saldamente ancorati alla Costituzione della Repubblica, che già nell’ undicesimo principio fondamentale, nel ripudiare la guerra come “mezzo” e come “strumento”, sembra indicare la necessità di ricercare “mezzi” e “strumenti” alternativi alla guerra, tanto nella difesa della Patria che nella risoluzione dei conflitti internazionali. Le sentenze della corte Costituzionale hanno, del resto, definitivamente sancito che “accanto alla difesa “militare” che è solo una forma di difesa della patria, ben può dunque collocarsi un’altra forma di difesa, per così dire, ”civile”, che si traduce nella prestazione dei già evocati comportamenti di impegno sociale non armato” (Corte Cost n.228/2004).

Non ha invece fondamenti la conseguenza che se ne deriva di esclusione di giovani cittadini regolarmente residenti. Giustamente il Tribunale aveva letto il termine cittadino, requisito per l’accesso al Servizio ex art. 3 del D.Lgs. n. 77/2002, non come cittadino italiano ma come persona che appartiene in maniera stabile e regolare alla comunità e che in quanto tale può vedersi esteso anche a lui il dovere di difesa della Patria. Perciò la persona ben può sentirsi chiamata ad agire non solo per l’imposizione di un’autorità, ma anche per libera e spontanea espressione della profonda socialità che caratterizza la persona stessa. Il servizio civile si configura dunque, come forma spontanea di adempimento del dovere costituzionale di difesa della Patria, alla quale sono chiamati tutti coloro che vivono sul territorio nazionale avendo scelto liberamente di risiedervi. Ai cittadini stranieri regolarmente soggiornanti non è infatti precluso neppure l’accesso all’impiego presso una Pubblica amministrazione secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale. Questo resterebbe escluso solo per attività che comportano l’esercizio di pubblici poteri o di funzioni di interesse nazionale (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174). Esercizio e funzioni irrintracciabili nelle molteplici attività che caratterizzano l’impiego di volontari in Servizio Civile, che pure si configurano – nel quotidiano impegno volontario - come difesa della Patria da importanti stringenti minacce quali l’allentamento del legame sociale, la povertà, l’analfabetismo, il dissesto del territorio, il disimpegno civile, l’illegalitàE' infatti attraverso queste attività concrete che si costruisce la pace, che è il fine ultimo della difesa nonviolenta della Patria. Del resto la presenza di giovani stranieri è pacificamente e utilmente sperimentata nel Servizio civile promosso da Regioni come l'Emilia Romagna che costituisce una base di esperienza alla quale riferirsi

Per queste ragioni riteniamo di dover ribadire quanto sottoscritto dal Movimento Nonviolento - congiuntamente alla CNSC ed a molti altri soggetti impegnati nel servizio civile, a conclusione del Convegno per i 40 anni della legge 772/72 - nell’Appello “Un’alleanza per il Servizio Civile”, ossia la necessità di “rendere effettiva la possibilità di “concorrere, in alternativa al servizio militare, alla difesa della Patria, con mezzi e attività non militari”, come previsto dalle legge istitutiva, definendo un parametro chiaro dell’impegno finanziario nel bilancio dello Stato per la difesa civile, attività specifica del SCN, rispetto a quello del finanziamento per la difesa militare, attività specifica delle FFAA, anche attivandosi per la costituzione dei corpi civili di pace a livello europeo, così come previsto da trattato di Lisbona, sancendo così la pari dignità tra le due forme di difesa della Patria, previste dal nostro ordinamento”.